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giovedì 28 maggio 2009

LA COSTITUZIONE - ART.122 E LEGGE 18

Art. 122 [28]

Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei princìpi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi.

Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta regionale e ad una delle Camere del Parlamento, ad un altro Consiglio o ad altra Giunta regionale, ovvero al Parlamento europeo.

Il Consiglio elegge tra i suoi componenti un Presidente e un ufficio di presidenza.

I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

Il Presidente della Giunta regionale, salvo che lo statuto regionale disponga diversamente, è eletto a suffragio universale e diretto. Il Presidente eletto nomina e revoca i componenti della Giunta.

LEGGE 18 DEL 1979

ART.5.

IN MATERIA DI COMPATIBILITÀ ALLA CARICA DI RAPPRESENTANTE AL PARLAMENTO EUROPEO SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI DI CUI AGLI ARTICOLI 5 E 6 DELL'ATTO RELATIVO ALLA ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI NEL PARLAMENTO EUROPEO APPROVATO E RESO ESECUTIVO CON LA LEGGE 6 APRILE 1977,N.150.



ART.6.

LA CARICA DI RAPPRESENTANTE DELL'ITALIA AL PARLAMENTO EUROPEO È INCOMPATIBILE CON QUELLA DI:

a) PRESIDENTE DI GIUNTA REGIONALE;
b) ASSESSORE REGIONALE.

QUANDO SI VERIFICHI UNA DELLE INCOMPATIBILITÀ DI CUI AL COMMA PRECEDENTE,IL RAPPRESENTANTE RISULTATO ELETTO DEVE DICHIARARE ALL'UFFICIO ELETTORALE NAZIONALE, ENTRO TRENTA GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE,QUALE CARICA SCEGLIE.
QUALORA IL RAPPRESENTANTE NON VI PROVVEDA,L'UFFICIO ELETTORALE NAZIONALE LO DICHIARA DECADUTO E LO SOSTITUISCE CON IL CANDIDATO CHE,NELLA STESSA LISTA E CIRCOSCRIZIONE,SEGUE IMMEDIATAMENTE L'ULTIMO ELETTO.

IL RAPPRESENTANTE DICHIARATO DECADUTO AI SENSI DEL PRECEDENTE COMMA PUÒ PROPORRE RICORSO CONTRO LA DECISIONE DELL'UFFICIO ELETTORALE NAZIONALE AVANTI LA CORTE DI APPELLO DI ROMA.IL RICORSO DEVE ESSERE PROPOSTO A PENA DI DECADENZA ENTRO VENTI GIORNI DALLA COMUNICAZIONE DELLA DECISIONE.

SI APPLICANO IN QUANTO COMPATIBILI LE DISPOSIZIONI DI CUI AI SUCCESSIVI ARTICOLI 44,45,46 E 47.

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